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Circolare n. 57 - 2010 Formazione professionale - provvedimenti disciplinari PDF Stampa Email
Venerdì 23 Luglio 2010 09:11

Gentile collega,
ti ricordiamo che la formazione professionale continua, oltre ad essere un servizio offerto dall’Ordine per aggiornare gli iscritti sulle novità giuridiche, contabili e fiscali della professione , è obbligo giuridico e deontologico per tutti gli iscritti agli albi.

Il Consiglio dell’Ordine, al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti e delle funzioni che è tenuto ad assolvere, dovrà prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei colleghi che non avranno raggiunto, durante il triennio 2008-2010, i 90 crediti formativi obbligatori.
Ti ricordiamo che nel corso di ogni anno sei tenuto ad acquisire un minimo di 20 crediti, di cui almeno 3 crediti derivanti da attività formative aventi ad oggetto l’Ordinamento, la Deontologia, le Tariffe e l’organizzazione dello studio professionale, c. d. speciali.
Per il primo triennio formativo che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, il Consiglio consente a coloro che non hanno conseguito nel corso del 2008 e del 2009 il necessario numero di crediti previsti, di partecipare agli eventi organizzati nel 2010, riconoscendone la validità retroattiva, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo stesso.
Ti invitiamo, pertanto, a regolarizzare il tuo percorso formativo, approfittando delle opportunità che l’Ente ti offre, tra cui la formazione a distanza gratuita (e-learning) senza alcun limite.
Alle iscritte che hanno presentato richiesta di esonero per maternità, nei primi tre anni successivi al parto, è concessa facoltà di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza (e-learning).
Ti informiamo, inoltre, che secondo il nuovo regolamento della FPC, il Consiglio dell’Ordine, viste le Norme di attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning emanate dal Consiglio Nazionale e nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza amministrativa, nonché di economicità, ha stabilito che per ogni ora di formazione fruita in modalità e-learning, saranno attribuiti due crediti formativi (art. 9 co. 1).

Infine, ti rendiamo noto che, a norma del vigente regolamento di tirocinio, gli iscritti non in regola con l’obbligo formativo, non potranno accogliere tirocinanti presso i propri studi a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Si ricorda che per i neo iscritti all’albo, l’obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione, previsione che non si applica nel caso di cancellazione e successiva nuova iscrizione o nei casi di trasferimento da altro Ordine territoriale.
Resta chiaramente immutata l’adozione del “sistema premiante” da parte del Consiglio dell’Ordine per gli iscritti che hanno assolto ed assolvono l’obbligo formativo nell’ambito, per esempio, delle designazioni richieste da Enti terzi.

Ti ricordiamo che si è esonerato dallo svolgimento della FPC nei seguenti casi:
a) maternità, per un anno;
b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;
c) gli iscritti ultrasessantenni e, con almeno 25 anni di iscrizione all’Albo professionale;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore che saranno oggetto di singola valutazione da parte del Consiglio dell’Ordine;
e) altri casi previsti di cui all’art. 10 co. 3 del regolamento della FPC, presentando ogni anno la dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il modello di esonero nonchè il regolamento della FPC, sono reperibili nel nuovo sito dell’Ordine www.odcec.napoli.it sezione formazione, documenti.
Ti informiamo altresì che sono in corso di caricamento tutte le "dichiarazioni sostitutive di certificazioni" pervenute al protocollo dell'Ente, ovviamente previo riscontro dei dati dichiarati.

Per qualsiasi chiarimento non esitare a contattare le seguenti e-mail:

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Cordiali saluti.


Il Consiglio dell'Ordine